Clausole di riparazione diretta: la Cassazione apre alla nullità per squilibrio contrattuale

La questione della validità delle clausole, sempre più diffuse nei contratti di assicurazione R.C. Auto e garanzie accessorie, che prevedono l'applicazione di franchigie o scoperti maggiorati qualora l'assicurato scelga di far riparare il proprio veicolo presso una carrozzeria di fiducia non convenzionata con la compagnia, è da tempo al centro di un acceso dibattito giurisprudenziale.

Un recente intervento della Corte di Cassazione, con un'ordinanza del 23 aprile 2026, sembra segnare un punto di svolta a favore della tutela del consumatore, mettendo in discussione la legittimità di tali pratiche.

La vicenda, come riportato, riguarda una clausola che imponeva una franchigia del 20% per le riparazioni effettuate al di fuori della rete di officine convenzionate.

La Suprema Corte, annullando con rinvio la decisione della Corte d'Appello di Milano, ha stabilito che la valutazione sulla vessatorietà di tali pattuizioni non può essere superficiale, ma deve analizzare in concreto se esse determinino un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", limitando di fatto la libertà di scelta del consumatore sul mercato.

L'analisi di questa problematica richiede di navigare un panorama giuridico complesso, caratterizzato da orientamenti non sempre univoci.

L'inquadramento della clausola: delimitazione dell'oggetto del contratto vs. limitazione della responsabilità

Il principale argomento difensivo delle compagnie assicuratrici, spesso accolto da una parte della giurisprudenza, sostiene che le clausole di "riparazione diretta" non siano vessatorie in quanto non limitano la responsabilità dell'assicuratore, ma si limitano a definire e delimitare l'oggetto del contratto e le modalità di erogazione dell'indennizzo (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, N. 9267 del 08-04-2025).

Secondo questo filone interpretativo, tali clausole non rientrerebbero nell'elenco di cui all'art. 1341 c.c. né in quello dell'art. 33 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005).

La Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che: "Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente sottoposizione delle stesse alla necessaria e specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal secondo comma di detta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, N. 9267 del 08-04-2025).

In questa prospettiva, la previsione di un trattamento differenziato (franchigia ridotta o azzerata) per chi si avvale delle carrozzerie convenzionate viene considerata una mera specificazione del rischio garantito e delle modalità di liquidazione del danno, rimessa alla libera scelta dell'assicurato.

Si argomenta che la clausola che prevede il risarcimento in forma specifica, attraverso la riparazione presso un centro convenzionato, non determina uno squilibrio contrattuale, ma specifica l'oggetto del contratto e le modalità con cui l'assicuratore adempie alla propria obbligazione.

L'orientamento a tutela del consumatore: il "significativo squilibrio"

Un diverso e sempre più consolidato orientamento, a cui la recente ordinanza del 2026 sembra aderire, pone l'accento sulla tutela del consumatore e sulla nozione di "significativo squilibrio" dei diritti e degli obblighi contrattuali, come previsto dall'art. 33 del Codice del Consumo.

Anche una clausola che astrattamente delimita l'oggetto del contratto può essere considerata vessatoria se, in concreto, penalizza ingiustificatamente il consumatore e, considerata la mole di giudizi promossi dai consumatori e dalle autocarrozzerie, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha iniziato a valorizzare questo aspetto, sottolineando come tali clausole possano limitare la libertà contrattuale del consumatore nei rapporti con i terzi (art. 33, comma 2, lett. t, Cod. Consumo).

Il Tribunale di Torino, in una pronuncia del 2024, ha dichiarato nulla una clausola simile, osservando che la penalizzazione (nella specie, il triplo dello scoperto) non era correlata a una condotta dell'assicurato che avesse inciso sul sinistro, ma unicamente a una sua scelta successiva, ovvero l'individuazione del riparatore (cfr. Tribunale di Torino, Sentenza n.1430 del 4 marzo 2024).

La clausola, pertanto, "penalizza il consumatore/assicurato e, per ciò, deve ritenersi avere natura vessatoria" (cfr. Tribunale di Torino, Sentenza n.1430 del 4 marzo 2024).

I punti cardine di questo orientamento sono:

a) Squilibrio normativo: La vessatorietà non attiene alla convenienza economica del contratto, ma allo squilibrio giuridico e normativo tra i diritti e gli obblighi delle parti.

b) Mancanza di contropartita: La limitazione della libertà di scelta dell'assicurato non è bilanciata da un concreto e dimostrabile vantaggio per quest'ultimo, come uno sconto significativo sul premio.

L'onere di dimostrare la sussistenza di una valida ragione causale per l'apposizione della clausola e l'esistenza di un effettivo vantaggio per il consumatore grava sulla compagnia assicuratrice.

c) Interesse unilaterale dell'assicuratore: Il diverso trattamento economico è correlato unicamente a un interesse della compagnia (es. contenimento dei costi di riparazione), non a un interesse meritevole di tutela dell'assicurato, che vede compressa la sua facoltà di rivolgersi a un operatore di fiducia.

d) Restrizione della libertà contrattuale: La clausola, inducendo economicamente l'assicurato a scegliere un riparatore convenzionato, di fatto restringe la sua libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, in violazione di quanto presunto vessatorio dall'art. 33, comma 2, lett. t) del Codice del Consumo.

Come evidenziato da una sentenza del Tribunale di Genova, questo orientamento si è rafforzato grazie a una pronuncia della Cassazione (n. 34950/2021) che ha confermato la natura vessatoria di una clausola che prevedeva un trattamento differenziato a seconda della scelta del riparatore, proprio perché determinava "un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto" (cfr. Tribunale di Genova, Sentenza n.1061 del 5 aprile 2024).

Il contesto normativo e comunitario

La valutazione sulla vessatorietà deve essere condotta alla luce dei principi del diritto dell'Unione Europea, da cui il Codice del Consumo discende. La Direttiva 93/13/CEE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea impongono al giudice nazionale di valutare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali per ovviare allo squilibrio tra consumatore e professionista.

Una clausola dichiarata abusiva è nulla e non produce effetti vincolanti nei confronti del consumatore, il quale ha diritto a essere ripristinato nella situazione di diritto e di fatto in cui si sarebbe trovato in assenza di tale clausula.

Inoltre, va considerato che l'ordinamento nazionale, con il Codice delle Assicurazioni Private, pur non vietando le polizze con franchigie, non sembra avallare pratiche che limitino eccessivamente i diritti dell'assicurato.

In definitive, l'ordinanza della Corte di Cassazione del 23 aprile 2026 si inserisce nel solco dell'orientamento più recente e attento alla protezione del consumatore.

Spostando il focus dalla mera qualificazione formale della clausola (oggetto del contratto vs. limitazione di responsabilità) all'analisi sostanziale del suo impatto sull'equilibrio contrattuale, la Suprema Corte invita i giudici di merito a una valutazione più rigorosa.

Dovrà essere accertato caso per caso se la previsione di franchigie e scoperti differenziati, in assenza di una reale e tangibile contropartita per l'assicurato, si traduca in una sanzione ingiustificata per l'esercizio di un diritto fondamentale: la libera scelta del professionista a cui affidare la cura del proprio bene.

Se tale squilibrio significativo verrà confermato, la clausola dovrà essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 36 del Codice del Consumo, con il conseguente diritto dell'assicurato a ottenere l'integrale indennizzo senza l'applicazione di alcuna penale, dedotta la sola franchigia/scoperto base previsto per la riparazione presso la rete convenzionata.

Questa decisione rappresenta un importante monito per le compagnie assicuratrici e un fondamentale strumento di tutela per gli automobilisti, riaffermando il principio secondo cui la libertà di mercato e l'autonomia contrattuale del consumatore non possono essere sacrificate sull'altare degli interessi economici dell’impresa assicuratrice.

a cura di Francesco Petitti

Avvocato

a cura di Daniele Turchetta

Avvocato