Guida all'impugnazione di un verbale INPS di invalidità negata

Ricevere un verbale dall'INPS che nega il riconoscimento dell'invalidità civile o la riconosce in una misura inferiore a quella attesa può essere un'esperienza frustrante e scoraggiante. Molti cittadini, pur soffrendo di patologie significative, si vedono negare i benefici a cui avrebbero diritto. È fondamentale sapere che questa decisione non è definitiva: il verbale INPS può e deve essere contestato attraverso una specifica procedura legale.

Questo articolo si propone di illustrare, con un linguaggio chiaro e accessibile, i passaggi necessari per impugnare un verbale di invalidità civile, evidenziando l'importanza di un approccio strategico e della collaborazione tra avvocato e medico-legale.

Come contestare il verbale di invalidità dell'INPS?

Il primo e più importante aspetto da comprendere è che per contestare un verbale di invalidità non si può avviare una causa ordinaria. La legge ha introdotto una procedura speciale e obbligatoria, nota come Accertamento Tecnico Preventivo Obbligatorio (ATPO), disciplinata dall'articolo 445-bis del Codice di Procedura Civile [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]- [DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98].

L'espletamento dell'ATPO è una condizione di procedibilità: ciò significa che, se non si segue questo percorso, qualsiasi azione legale avviata verrà dichiarata improcedibile dal giudice [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443][Tribunale Ordinario Roma, sez. LV, sentenza n. 1907/2020]. Lo scopo di questa procedura è quello di concentrare l'attenzione esclusivamente sulla verifica della condizione sanitaria, affidandola a un esperto imparziale nominato dal Tribunale, prima di avviare un contenzioso più lungo e complesso [DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98].

Chi si occupa della procedura?

La procedura si avvia con un ricorso, presentato tramite un avvocato, al Tribunale competente in funzione di Giudice del Lavoro [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]. Con questo atto non si chiede subito il riconoscimento della prestazione economica, ma si domanda al giudice di nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), ovvero un medico-legale, con il compito di sottoporre il ricorrente a una nuova visita e valutare la sua condizione sanitaria alla luce della documentazione medica prodotta.

Quali sono i passaggi?

Prima ancora di depositare il ricorso per ATPO, è essenziale una valutazione preliminare del caso da un punto di vista medico-legale. Il nostro Studio si avvale della collaborazione di medici-legali di fiducia che analizzano la documentazione sanitaria del cliente e la sua situazione clinica.

Questo passaggio è fondamentale per due motivi:

1. Valutare la fattibilità del ricorso: Il medico di parte fornisce un parere tecnico sulle reali possibilità di ottenere un giudizio diverso da quello della commissione INPS. In questo modo, il cliente può prendere una decisione informata, evitando di intraprendere azioni legali con scarse probabilità di successo.

2. Preparare la strategia difensiva: Se il parere è positivo, il medico-legale collabora attivamente con l'avvocato per preparare il ricorso e, successivamente, partecipa a tutte le operazioni peritali condotte dal CTU. In questa fase, il medico di parte (noto come CTP, Consulente Tecnico di Parte) può dialogare con il CTU, presentare osservazioni e assicurarsi che ogni aspetto della condizione sanitaria del cliente venga correttamente valutato.

Il procedimento si articola in diverse fasi, scandite da termini perentori che devono essere rigorosamente rispettati [Corte Cost., sentenza n. 243 del 5 novembre 2014][Tribunale Di Velletri, Sentenza n.1540 del 31 Ottobre 2024].

Fase 1: la Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU)

Una volta depositato il ricorso, il giudice fissa l'udienza e nomina il CTU. Il consulente convoca il ricorrente a visita, alla quale partecipano anche il medico-legale di parte (CTP) e i medici dell'INPS. All'esito della visita e dell'esame della documentazione, il CTU redige una bozza di relazione e la invia alle parti, che possono formulare le proprie osservazioni. Infine, deposita la relazione definitiva in Tribunale [Tribunale Ordinario Messina, sez. 1, sentenza n. 379/2017].

Fase 2: l'esito dell'ATPO e le possibili strade

A questo punto, lo scenario si biforca:

Caso A: Accordo e Decreto di Omologa
Se la relazione del CTU riconosce il requisito sanitario (ad esempio, una percentuale di invalidità che dà diritto alla prestazione richiesta) e nessuna delle parti la contesta, il giudice emette un decreto di omologa [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]. Questo decreto accerta in via definitiva la condizione sanitaria e non è impugnabile [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]. L'INPS, ricevuto il decreto, dovrà avviare il processo amministrativo per la verifica degli altri requisiti (es. reddituali) e procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443][Tribunale Ordinario Napoli, sez. L1, sentenza n. 66/2016].

Caso B: Dissenso e Inizio del Giudizio di Merito
Se la relazione del CTU è negativa o comunque non soddisfacente, la parte che intende contestarla (solitamente il ricorrente) deve manifestare il proprio dissenso [REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]. Questa dichiarazione deve essere depositata in cancelleria entro un termine perentorio fissato dal giudice (solitamente 30 giorni) [Tribunale Di Velletri, Sentenza n.1540 del 31 Ottobre 2024][REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443].

"Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio" [Tribunale Di Velletri, Sentenza n.1540 del 31 Ottobre 2024].

Attenzione: la sola dichiarazione di dissenso non basta. Entro un ulteriore termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso, è obbligatorio depositare un nuovo ricorso, detto "introduttivo del giudizio di merito" [Tribunale Di Velletri, Sentenza n.1540 del 31 Ottobre 2024][REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]. In questo atto, si devono specificare, a pena di inammissibilità, i motivi precisi per cui si contesta la relazione del CTU [Corte Cost., sentenza n. 243 del 5 novembre 2014][REGIO DECRETO 28 ottobre 1940, n. 1443]. Non sono ammesse contestazioni generiche; è necessario muovere critiche puntuali e tecnicamente fondate, elaborate con l'aiuto dell'avvocato e del medico-legale di parte [Tribunale Di Milano, Sentenza n.1819 del 16 Aprile 2025].

Il giudizio di merito è la fase processuale in cui il giudice decide sulla base degli atti del procedimento di ATPO (inclusa la relazione del CTU) e delle argomentazioni delle parti. Il giudice può riesaminare la documentazione, disporre un supplemento di consulenza o, in casi eccezionali, nominare un nuovo CTU [Tribunale Ordinario Messina, sez. 1, sentenza n. 379/2017].

È cruciale notare che la sentenza che definisce questo giudizio non è appellabile [Tribunale Di Velletri, Sentenza n. 1540 del 31 Ottobre 2024]. Ciò significa che la decisione del Tribunale è definitiva e non può essere riesaminata da un giudice di secondo grado. Questa caratteristica rende ancora più importante affidarsi fin da subito a professionisti specializzati, in grado di gestire al meglio una procedura complessa e con margini di errore molto ridotti.

In conclusione, impugnare un verbale INPS è un percorso a tappe obbligate, caratterizzato da scadenze rigide e tecnicismi. L'assistenza di un avvocato specializzato in diritto previdenziale e la collaborazione con un medico-legale esperto non sono solo un vantaggio, ma una necessità per massimizzare le possibilità di successo e ottenere il giusto riconoscimento dei propri diritti.

a cura di Francesco Petitti

Avvocato

a cura di Daniele Turchetta

Avvocato